Statuto della Fondazione DIG421

Si certifica che in data 02/12/2021 la Fondazione Digital Innovation Gate for XXI Century è stata iscritta al n. 1523 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte a seguito della DD. N. 1950/A1419A/2021 del 01/12/2021.

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, NATURA E DISCIPLINA


ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

  1. È costituita una Fondazione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE DIGITAL INNOVATION GATE FOR XXI CENTURY", in breve "FONDAZIONE DIG421".
  2. La Fondazione, con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore [RUNTS], senza soluzione di continuità, assumerà la denominazione "FONDAZIONE DIGITAL INNOVATION GATE FOR XXI CENTURY ETS" in breve "FONDAZIONE DIG421 ETS"
  3. Non vi sono vincoli di rappresentazione grafica nell’utilizzo della denominazione.
  4. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore [CTS] e dal codice civile.


ARTICOLO 2 – SEDE

  1. La Fondazione ha sede legale in Cherasco (Cuneo), Frazione Roreto, via Savigliano n.52.
  2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituiti uffici e delegazioni onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
  3. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 15 del presente Statuto.
  4. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48 del CTS. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.


ARTICOLO 3 – DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.


ARTICOLO 4 – SCOPI E FINALITA’

  1. La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato in via principale alla ricerca e al miglioramento delle conoscenze tecnologiche e digitali nell’interesse generale, stimolando e valorizzando il potenziale creativo e culturale prevalentemente nel territorio della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte [di qui in poi "territorio"].
  2. La Fondazione si pone come obiettivo la diffusione della cultura dell’innovazione creando un ambiente improntato alla circolazione di competenze, idee e conoscenze, anche mediante la collaborazione con gli istituti di ricerca e le Università.
  3. La Fondazione opera nel segmento di attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), h), i) ed u) del CTS ed esercita le seguenti specifiche attività:
    - attività dirette a favorire e incrementare la formazione professionale e la ricerca in campo tecnologico e digitale e l’incubazione di idee innovative,
    - attività diretta a promuovere la conoscenza e la diffusione dell’uso di tecnologie all’avanguardia,
    - attività di organizzazione di seminari, incontri di approfondimento ed eventi divulgativi e aggreganti e pubblicazione, anche su internet, di studi e saggi nel campo delle conoscenze tecnologiche e digitali destinate alla collettività,
    - attività di riconversione di professionalità non più necessarie/richieste in specifiche competenze adeguate agli attuali bisogni di mercato creando opportunità per nuovi posti di lavoro con particolare riferimento al territorio,
    - attività di erogazione di contributi, borse di studio e premi a sostegno di progetti innovativi rientranti e con ricadute esclusivamente nei settori di attività di interesse generale sopra indicate.
    La Fondazione potrà mettere a disposizione degli aderenti, partecipanti e sostenitori strutture e spazi destinati all’incontro e al dialogo tra gli stessi e allo scambio e contaminazione di idee favorendo l’emersione e lo sviluppo di progetti innovativi di particolare rilevanza e impatto per il territorio e a vantaggio del quale saranno destinati.
  4. Le superiori attività saranno esercitate secondo il paradigma dell’etica dell’attività in correlazione alla responsabilità sociale, ai cui principi dovranno attenersi tutti gli aderenti, partecipanti e sostenitori adeguando la sostenibilità economica delle iniziative alla loro sostenibilità sociale e ambientale.
  5. La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del CTS e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propria delibera.
  6. La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili. Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà:
    a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve, medio o a lungo termine, la locazione, la conduzione in comodato o l’acquisto di immobili, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati;
    b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
    c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
    d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghi, affini, connessi o complementare ai propri;
    e) concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o a esso connesso o strumentale;
    f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
  7. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.
  8. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l’assunzione di responsabilità illimitata.
  9. La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e nelle altre disposizioni di legge che la regolano.
  10. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell’art. 18 del CTS.
TITOLO II
PATRIMONIO E MEZZI


ARTICOLO 5 – PATRIMONIO

  1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Il Patrimonio è composto da:
    a) fondo di dotazione;
    b) fondo di gestione.


ARTICOLO 6 – FONDO DI DOTAZIONE

  1. Il fondo di dotazione è costituito:
    a) dalla somma di denaro indisponibile di Euro 30.000 (trentamila);
    b) dalle elargizioni ed erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
    c) dalle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva.
  2. Quando risulta che l’importo del patrimonio nella misura minima legale tempo per tempo prevista è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.


ARTICOLO 7 – FONDO DI GESTIONE

  1. Il fondo di gestione è utilizzato per l'attività istituzionale e quelle a essa connesse e per il funzionamento della Fondazione stessa.
  2. Costituiscono il fondo di gestione:
    a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
    b) le erogazioni liberali e gratuite e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
    c) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
    d) i proventi, ricavi, entrate eventualmente derivanti dalle attività di intere
    e) i fondi pervenuti mediante raccolte fondi, ai sensi dell’art. 7 del CTS, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
    f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.
  3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.
TITOLO III
FONDATORE, PARTECIPANTI E SOSTENITORI


ARTICOLO 8 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

  • Il Fondatore;
  • I Partecipanti;
  • I Sostenitori.


ARTICOLO 9 – FONDATORE

  1. Fondatore è la società "Tesi S.p.A.".
  2. Il fondatore non può in nessun caso essere escluso dalla Fondazione.
  3. Nel caso di scioglimento o di apertura di una procedura concorsuale a carico della società "Tesi S.p.A.", i poteri, le facoltà, le cariche e le prerogative riconosciute dal presente Statuto al Fondatore saranno esercitati dalla persona fisica o giuridica nominata dal fondatore o, nel caso in cui questi non vi provveda, dalla persona che sarà nominata dal Presidente dell’ordine dei Commercialisti di Cuneo.
  4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la società Tesi S.p.A., con delibera assunta dall’assemblea dei suoi soci, manifesti disinteresse nel proseguire nelle attività della Fondazione.


ARTICOLO 10 – PARTECIPANTI

  1. Sono Partecipanti ordinari coloro, persone fisiche o enti, che successivamente alla costituzione della Fondazione, concorrono con un versamento una tantum o con contributi annuali, all’incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni mobili o immobili, di prestazione d’opera o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.
  2. L’ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare entro sessanta giorni sulla domanda dandone successiva comunicazione all’interessato.
  4. L’eventuale deliberazione di non accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivata.
  5. Possono essere ammessi come Partecipanti onorari coloro che si siano segnalati per particolari meriti nel campo di attività della Fondazione, indipendentemente da qualsiasi contributo economico in favore della stessa.
  6. La posizione soggettiva del Partecipante non è cedibile.
  7. La qualifica di Partecipante (ordinario e onorario) si perde per le cause di seguito indicate.
    (a) Esclusione.
    Il Partecipante può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il Partecipante ordinario può inoltre essere escluso, sempre con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, quando tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione o non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
    (b) Morte e, se trattasi di ente, estinzione o apertura di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute;
    (c) Fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;
    (d) Recesso.
    Il Partecipante può recedere in qualsiasi momento, sempre che abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.
  8. Coloro che hanno perso la qualifica di Partecipante e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.


ARTICOLO 11 – SOSTENITORI

  1. Sono Sostenitori coloro, persone fisiche o enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
  3. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.
  4. Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l’adesione dei Sostenitori dura un anno.
  5. La posizione soggettiva del Sostenitore non è cedibile.
  6. La qualifica di Sostenitore si perde per le cause di seguito indicate.
    (a) Esclusione.
    Il Sostenitore può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, quando:
    - svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, oppure
    - tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione, oppure
    -non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
    (b) Morte e, se trattasi di ente, estinzione o apertura di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute;
    (c) Fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;
    (d) Recesso. Il Sostenitore può recedere in qualsiasi momento, sempre che abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.
  7. Coloro che hanno perso la qualifica di Sostenitore e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.
TITOLO IV - ORGANI E AMMINISTRAZIONE


ARTICOLO 12 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Consiglio di Indirizzo;

c) l’Assemblea dei Partecipanti;

d) l’Assemblea dei Sostenitori;

e) l'Organo di controllo e, ove nominato o previsto per legge, il revisore o Collegio dei revisori;
f) il Comitato Scientifico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


ARTICOLO 13 – COMPOSIZIONE E NOMINA

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, purchè in ogni caso in numero dispari.
  2. Il numero e le persone dei Consiglieri del primo Consiglio di Amministrazione sono stabiliti nell’atto costitutivo della Fondazione e successivamente il numero dei Consiglieri sarà definito dal Fondatore.
  3. La nomina dei Consiglieri avviene secondo le seguenti modalità:
    nel caso di Consiglio composto da tre membri: due sono nominati dal Fondatore, uno dall’Assemblea dei Partecipanti;
    nel caso di Consiglio composto da cinque membri: tre sono nominati dal Fondatore, due dall’Assemblea dei Partecipanti;
    nel caso di Consiglio composto da sette membri: quattro sono nominati dal Fondatore, tre dall’Assemblea dei Partecipanti;
    nel caso di Consiglio composto da nove membri: cinque sono nominati dal Fondatore, quattro dall’Assemblea dei Partecipanti;
    nel caso di Consiglio composto da undici membri: sei sono nominati dal Fondatore, cinque dall’Assemblea dei Partecipanti.
    Allorchè non fosse per qualsiasi motivo possibile provvedere alla nomina dei Consiglieri di prerogativa dell’Assemblea dei Partecipanti a essa provvederà in piena autonomia il Fondatore.
  4. Fatto salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi e scade con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
  5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:
    a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
    b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazione ai sensi dell’art. 48 commi 1, 2 e 3, del CTS.
  6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
  7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  8. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle sedute per più di tre volte anche non consecutive possono essere dichiarati decaduti. Costituisce causa di decadenza anche il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 5, lett. a).

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, il quale, in tal caso come in ogni altro caso di vacanza della carica di consigliere, deve provvedere, rispettando le designazioni di cui al comma 2, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli

altri.


ARTICOLO 14 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.
  2. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione (c.d. ordinaria e straordinaria, senza limitazione alcuna) della Fondazione.
  3. In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:
    a) stabilisce le linee generali dell’attività della Fondazione e gli obiettivi, nell’ambito degli scopi e delle attività;
    b) predispone i programmi dell’attività della Fondazione e ne monitora e verifica l’attuazione;
    c) nomina, al suo interno, il Presidente della Fondazione;
    d) coopta i consiglieri in caso di dimissione o cessazione;
    e) definisce la struttura operativa della Fondazione;
    f) conferisce incarichi professionali;
    g) redige e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e il bilancio sociale e provvede al deposito annuale ai sensi dell’art. 48 del CTS;
    h) cura la tenuta dei libri della Fondazione;
    i) delibera sull’acquisizione di eredità, legati, donazioni, lasciti, contributi, elargizioni in genere;
    j) delibera sugli acquisti di beni e sulla fornitura di servizi;
    k) delibera i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull’attività della Fondazione;
    l) delibera l’ammissione e l’esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori;
    m) approva, ai sensi dell'art. 23 le modifiche al presente Statuto nonché le operazioni straordinarie da sottoporre all’Autorità competente, sentito il parere consultivo del Consiglio di Indirizzo;
    n) delibera in ordine allo scioglimento, alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dall'art. 24 del presente Statuto;
    o) nomina uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, ne determina i poteri e i compensi degli stessi;
    p) costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;
    q) delibera sull’assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;
    r) nomina i membri del Comitato Scientifico, assegnando loro compiti e attribuzioni sentito il Consiglio di Indirizzo;
    s) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati;
    t) delibera, entro i limiti di cui all’art. 8 del CTS, i rimborsi delle spese da attribuire ai consiglieri e ai componenti degli eventuali Comitati e stabilisce il compenso del Presidente nei limiti dell’art.8 comma 3 lettera a) del CTS;
    u) ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di gestione al Presidente o ad altri singoli consiglieri preposti a singoli settori di attività.


ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE E QUORUM

  1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in territorio italiano.
  2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione:
    - allorché lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno due consiglieri o da uno solo di essi nel caso di consiglio di amministrazione composto da soli tre membri ovvero dall'Organo di controllo o dal revisore, se nominati,
    - mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo o al revisore [questi ultimi se nominati] almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere. La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori. In caso di impossibilità del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.
  3. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i consiglieri in carica e chi compone l'organo di controllo o il revisore [questi ultimi se nominati].
  4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato da tutti gli intervenuti. Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
  5. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell’apposito libro delle decisioni degli amministratori da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
  6. Quorum costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
  7. Quorum deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
  8. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
  9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;
    d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;
    e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
    f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.
    È altresì consentito il collegamento spontaneo dei soci con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione "totalitaria", al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio con almeno un giorno di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso. Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza. Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione si considera intervenuto in assemblea.
  10. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere convocato il Direttore della Fondazione, il quale, in tal caso, dovrà parteciparvi, ancorché privo del diritto di voto.
IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE


ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

  1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile senza limiti di mandato.
  2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione
  3. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.
  4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un’azione di generale indirizzo e di coordinamento su tutta l’attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.
  5. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.
  6. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica. Il Vice-Presidente è rieleggibile senza limiti di mandato.
  7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente, la cui firma farà piena prova di fronte a terzi di detta assenza o impedimento temporaneo.


ARTICOLO 17 – IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

  1. Il Direttore della Fondazione è il responsabile operativo della Fondazione. Egli sovrintende all’organizzazione e alla gestione amministrativa della Fondazione, organizza e promuove le singole iniziative, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione. Dà esecuzione, nelle materie di competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.
  2. Il Direttore della Fondazione è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza; è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce i compiti, le attribuzioni e il compenso. Dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato anche più volte. Egli risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.
Il CONSIGLIO DI INDIRIZZO


ARTICOLO 18 – COMPOSIZIONE, POTERI, QUORUM

  1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri nominati dall’Assemblea dei Partecipanti, oltre al Presidente della Fondazione che lo presiede.
  2. Il Consiglio di Indirizzo ha le seguenti competenze:
    a) nomina i componenti dell’Organo di Controllo e il Presidente dello stesso, nonché delibera sulla loro revoca e determina il loro compenso;
    b) esprime parere consultivo in merito alle modifiche allo Statuto e all’eventuale decisione di scioglimento nei casi previsti dalla legge, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
    c) esprime parere consultivo in merito all’approvazione del bilancio consuntivo;
    d) esprime al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti in merito al bilancio preventivo;
    e) formula e sottopone al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione;
    f) esprime pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
    g) delibera su quant’altro stabilito dallo Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottoponga alla sua approvazione.
  3. Il Presidente convoca il Consiglio di Indirizzo:
    - allorché lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno due membri,
    - mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri del Consiglio stesso almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i membri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere
    La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni del Consiglio stesso.
  4. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono il Presidente e tutti i consiglieri in carica.
  5. Non sono ammesse deleghe a intervenire alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.
  6. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato da tutti gli intervenuti. Spetta a chi presiede il consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
  7. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio di indirizzo nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell’apposito libro delle decisioni del Consiglio di Indirizzo che sarà vidimato successivamente all’iscrizione della Fondazione nel RUNTS.
  8. Quorum costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
  9. Quorum deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
  10. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
  11. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 15, comma 9, del presente Statuto sociale.
L’ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI


ARTICOLO 19 – COMPOSIZIONE E POTERI

  1. L’Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Partecipanti ordinari in regola con i versamenti e dai Partecipanti onorari di cui all’art.10 del presente Statuto.
  2. Spetta all'Assemblea dei Partecipanti:
    I. provvedere alla nomina degli Amministratori ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto;
    II. provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo, fissandone il numero.
  3. L’Assemblea dei Partecipanti elegge tra i suoi membri il suo Presidente.
  4. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata almeno una volta l’anno, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ad istanza di almeno un terzo dei Componenti, con comunicazione scritta inviata ai componenti della stessa almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti gli aventi diritto di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.
  5. L’avviso di convocazione deve contenere, il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno della seduta.
  6. In mancanza di formale convocazione, l’Assemblea dei Partecipanti delibera validamente quando intervengono il suo Presidente e tutti i Partecipanti.
  7. L'avente diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da terzi non Partecipanti.
    La delega deve essere conferita per iscritto anche in calce all’avviso di convocazione e sarà conservata negli atti della Fondazione. Ciascun delegato può rappresentare sino a un massimo di tre Partecipanti.
  8. Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti sono presiedute dal suo Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Partecipante più anziano ovvero dal partecipante designato da tutti gli intervenuti. Spetta a chi presiede l’Assemblea verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
  9. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. L’Assemblea dei Partecipanti nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell’apposito libro delle decisioni dell’Assemblea dei Partecipanti che sarà vidimato successivamente all’iscrizione della Fondazione nel RUNTS.
  10. L'Assemblea dei Partecipanti si costituisce con la presenza della metà più uno dei propri componenti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
  11. Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 15, comma 9, del presente Statuto sociale.
L’ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI


ARTICOLO 20 – COMPOSIZIONE E POTERI

  1. L’Assemblea dei Sostenitori è costituita dai Sostenitori di cui all'art. 11 del presente Statuto in regola con i versamenti.
  2. Spetta all'Assemblea dei Sostenitori formulare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.
  3. L’Assemblea dei Sostenitori elegge tra i suoi membri il suo Presidente.
  4. L’Assemblea dei Sostenitori è convocata almeno una volta l’anno, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ad istanza di almeno un terzo dei Componenti, con comunicazione scritta inviata ai componenti della stessa almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti gli aventi diritto di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.
  5. L’avviso di convocazione deve contenere, il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno della seduta.
  6. In mancanza di formale convocazione, l’Assemblea dei Sostenitori delibera validamente quando intervengono il suo Presidente e tutti i Sostenitori.
  7. L'avente diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da terzi non Sostenitori.
    La delega deve essere conferita per iscritto anche in calce all’avviso di convocazione e sarà conservata negli atti della Fondazione. Ciascun delegato può rappresentare sino a un massimo di tre Sostenitori.
  8. Le riunioni dell’Assemblea dei Sostenitori sono presiedute dal suo Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Sostenitore più anziano ovvero dal Sostenitore designato da tutti gli intervenuti. Spetta a chi presiede l’Assemblea verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
  9. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. L’Assemblea dei Sostenitori nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell’apposito libro delle decisioni dell’Assemblea dei Sostenitori che sarà vidimato successivamente all’iscrizione della Fondazione nel RUNTS.
  10. L'Assemblea dei Sostenitori si costituisce con la presenza della metà più uno dei propri componenti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
  11. Le riunioni dell’Assemblea dei Sostenitori possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 15, comma 9, del presente Statuto sociale.
ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE


ARTICOLO 21 – ORGANO DI CONTROLLO

  1. Il Consiglio di Indirizzo nomina, ai sensi dell’art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica. In sede di costituzione provvede il fondatore. Se è collegiale, l’Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
  2. I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.
  3. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  4. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  5. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
  6. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  7. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all’Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui al precedente comma 2.
  8. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.
  9. Il Consiglio di Indirizzo determina l’emolumento annuo dei membri dell’Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l’intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell’art. 8 comma 3, lett. a), del CTS.
  10. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.
COMITATO SCIENTIFICO


ARTICOLO 22 – COMITATO SCIENTIFICO

  1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato scientifico con funzioni consultive, definendo i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti e il Presidente. I componenti del Comitato scientifico scadono con il Consiglio che li ha nominati.
  2. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione che può, in qualsiasi momento, richiederne l'intervento; in particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
  3. Il Comitato è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
  4. Il Comitato, attraverso un proprio segretario, cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.
  5. Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tale organismo possono essere contenute nel Regolamento Generale, ove predisposto.
NORME GENERALI


ARTICOLO 23 – ESERCIZIO E BILANCIO

  1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
  2. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il quinto mese dalla chiusura dell’esercizio il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente il quale deve essere depositato entro il 30 (trenta) giugno all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell’art. 13 del CTS.
  3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.
  4. Al superamento delle soglie di cui all’art. 14 del CTS, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 15 (quindici) giugno.
  5. Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati ai sensi dell’art. 48, comma 3, del CTS.
  6. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8 del CTS.


ARTICOLO 24 – MODIFICHE STATUTARIE E OPERAZIONI STRAORDINARIE

  1. Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione e fusione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei Consiglieri in carica, sentito il parere consultivo del Consiglio di Indirizzo, che delibera anch’esso con il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei membri in carica.
  2. Tali operazioni così come quella di cui al successivo articolo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del CTS, devono essere iscritte nel RUNTS.
  3. Le modifiche statutarie potranno riguardare l’assetto organizzativo della Fondazione nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore; in ogni caso le modifiche dovranno essere coerenti con la realizzazione dello scopo e delle finalità della Fondazione e dovranno essere strumentali rispetto ai fini della Fondazione.
  4. Sono fatti salvi i controlli dell’Autorità Governativa.


ARTICOLO 25 – FUSIONE

La Fondazione, previo parere positivo vincolante del Fondatore e conseguito il parere preventivo positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del CTS o, in alternativa, dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque sarà possibile far confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.


ARTICOLO 26 – SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

  1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall’art. 27 c.c. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai ¾ (tre quarti) di quelli in carica.
  2. La Fondazione può inoltre essere sciolta con il consenso del Fondatore e delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai 3/4 (tre quarti) di quelli in carica, previo parere preventivo vincolante del Consiglio di Indirizzo, che delibera anch’esso con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei membri in carica.
  3. Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.
  4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del CTS, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.


ARTICOLO 27 – CODICE ETICO

  1. La Fondazione, con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, acquisito il parere positivo vincolante del Fondatore e sentito il parere consultivo del Consiglio di Indirizzo, che delibererà anch’esso con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica, adotta un proprio regolamento contenente le norme etiche e di comportamento a cui devono osservanza i Partecipanti e gli organi della Fondazione.
  2. La violazione delle regole previste dal regolamento determina le sanzioni ivi contemplate e, nei casi più gravi, può comportare l’esclusione dalla Fondazione.


ARTICOLO 28 – VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del codice del terzo settore, del codice civile e di ogni altra fonte normativa in materia.


ARTICOLO 29 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto la Fondazione è disciplinata dalle norme del d.lgs. 117/2017, nonché del codice civile.


ARTICOLO 30 – CLAUSOLA ARBITRALE

  1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità o efficacia dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale e/o ai rapporti derivanti dalla partecipazione alla Fondazione (comprese quelle relative alla validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo), sempre che abbiano a oggetto diritti disponibili e con eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e di quelle per le quali la legge prevede che la relativa decisione spetti inderogabilmente all'Autorità Giudiziaria, saranno decise da un arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile di Cuneo. L'arbitro deciderà, secondo diritto, entro novanta giorni, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, con arbitrato irrituale e dispensa da ogni formalità di procedura e provvederà anche sulle spese.
  2. Sono soggette alla medesima disciplina, e nei limiti di applicabilità della stessa, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, e da chi compone l'organo di controllo o dal revisore [questi ultimi se nominati] ovvero nei loro confronti.


ARTICOLO 31 – NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.



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